Art. 1.

      1. Negli istituti superiori di studi musicali è istituito l'insegnamento di repertorio vocale ed è contestualmente soppresso il posto di accompagnatore al pianoforte.
      2. L'insegnamento di repertorio vocale si svolge in parte in codocenza con il docente di canto, in parte come attività didattica autonoma destinata agli allievi e ai tirocinanti cantanti per l'approfondimento e l'ampliamento della parte musicale del repertorio lirico, cameristico, liederistico e sacro.
      3. L'organico dell'insegnamento di repertorio vocale comprende inizialmente un numero di posti pari a quello dei soppressi posti di accompagnatore al pianoforte. Nei posti in organico sono immessi gli accompagnatori al pianoforte in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali assumono il titolo di docente di repertorio vocale.
      4. Ai docenti di repertorio vocale compete l'inserimento nell'area docente, nella prima fascia di docenza.
      5. L'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.